Assegno di mantenimento nella dichiarazione dei redditi, a chi spetta la deduzione e cosa cambia per figli ed ex coniugi: la guida

Assegno di mantenimento nella dichiarazione dei redditi, a chi spetta la deduzione e cosa cambia per figli ed ex coniugi: la guida
Assegno di mantenimento nella dichiarazione dei redditi, a chi spetta la deduzione e cosa cambia per figli ed ex coniugi: la guida
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Venerdì 26 Aprile 2024, 10:35

Dichiarazione dei redditi 2024, ci siamo quasi. A partire dal 30 aprile, i contribuenti potranno accedere alla dichiarazione precompilata tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate, comunicando così al fisco il proprio reddito ed effettuando i versamenti delle imposte relative a partire dalla base imponibile e dalle aliquote fiscali per ciascuna imposta dovuta. Tra gli importi da indicare, anche l'assegno di mantenimento per i figli o per l'ex coniuge. Ma non in tutti i casi. 

La deduzione

Assegno di mantenimento, chi lo può portare in deduzione? Tra gli oneri di chi affronta una separazione o un divorzio, il versamento dell'assegno di mantenimento è uno dei più incombenti. Dovuto all'ex coniuge o ai figli, segue regole fiscali differenti, motivo per cui nella dichiarazione dei redditi può essere portato in deduzione solamente in un caso. Come riportato da Money.it, il beneficio fiscale, infatti, non è riconosciuto per chi versa l’assegno di mantenimento ai figli, ma solo per chi deve sostenere l’onere per mantenere l’ex coniuge. Solo in questo caso spetta la deduzione dell’importo dal reddito complessivo Irpef. Per l’ex coniuge che riceve gli importi di assegno di mantenimento c’è l’obbligo di indicare le somme ricevute come reddito imponibile e sulle stesse dovrà pagare l’Irpef. Un fatto, questo, regolato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 24/E/2022, in cui sono stati forniti i chiarimenti necessari al contribuente per indicare in dichiarazione dei redditi l’assegno di mantenimento.

Le eccezioni

Queste regole non si applicano però quando l'assegno di mantenimento che si riceve è quello destinato ai figli. Anche se a riceverlo è l'ex coniuge, infatti, le somme non sono deducibili per chi le versa e non vanno indicate nella dichiarazione dei redditi per chi le riceve (ma vanno invece indicate nell’Isee).

A chi spetta la deduzione

È l'articolo 10, comma 1 lettera c) del DPR n.917/1986 a disciplinare la deduzione fiscale dell'assegno di mantenimento versato all'ex coniuge. Come si legge nel testo, per il coniuge erogante i versamenti sono considerati oneri deducibili, motivo per cui abbattono la base imponibile Irpef e gli permettono di pagare meno tasse. Non in tutti i casi però. La deduzione è infatti possibile solamente quando i versamenti sono corrisposti a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio. La deducibilità fiscale è quindi condizionata dalla presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria che attesti l’entità dell’importo agevolato. 

A chi non spetta la deduzione

La deduzione fiscale non spetta invece per le somme versate in un’unica soluzione, per l’assegno una tantum stabilito dal Giudice, anche se il versamento avviene a rate, e per le somme versate a titolo di quota di mutuo in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.

In cosa consiste la deduzione

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, quando l’importo indicato nel provvedimento del Giudice comprende anche la quota per il mantenimento dei figli, la parte deducibile, salvo diverse indicazioni, è pari al 50% del totale.

Le somme corrisposte a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo se la sentenza del giudice prevede espressamente un criterio di adeguamento automatico degli importi. Deducibili anche gli importi pagati a titolo di arretrati, anche se pagati in un’unica soluzione. Devono tuttavia rappresentare un'integrazione di assegni periodici precedenti. Ammesso alla deducibilità anche l’assegno alimentare tramite trattenute sulla pensione ed erogato con il meccanismo della compensazione, così come il canone di locazione e delle spese condominiali corrisposto periodicamente e determinato dal Giudice. Se l’immobile è a disposizione dell’ex coniuge e dei figli, la deducibilità è limitata però al 50% delle spese sostenute.

Assegno ai figli e all'ex coniuge, cosa cambia

Se fino ad ora abbiamo preso in considerazione l'assegno di mantenimento per l'ex coniuge, vediamo ora quello per i figli a carico. Dal momento che esistono già delle detrazioni per loro, ai fini fiscali tali somme non sono deducibili dal reddito imponibile di chi le corrisponde. Attualmente infatti le detrazioni fiscali per figli a carico sono state inglobate dall’assegno unico fino al compimento dei 21 anni di età, ma va sottolineato che la nuova misura per i figli a carico va suddivisa al 50% tra i genitori e, quindi, rappresenta un sostegno anche per il genitore che è chiamato a versare il mantenimento ai figli. Ai fini della certificazione ISEE è possibile indicare nella DSU (quadro FC5) gli assegni periodici corrisposti al coniuge dopo separazione o divorzio, così da tenere conto della quota di reddito destinata al mantenimento dei figli non conviventi dopo la separazione.

Come indicarlo nella dichiarazione dei redditi

Come indicare tutto ciò nella dichiarazione dei redditi? La parte che eroga l’assegno di mantenimento all’ex coniuge può portare in deduzione il relativo importo indicandolo al rigo E22 del modello 730/2024 e al rigo RP 22 del modello redditi PF. Oltre all’importo deve essere indicato anche il codice fiscale del coniuge percettore. Il contribuente dovrà inoltre conservare la sentenza di separazione o divorzio, le ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati, il contratto d’affitto e la documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali oltre alla documentazione che provi l’avvenuto versamento.

L'Isee

Non solo dichiarazione dei redditi. L'assegno di mantenimento deve infatti essere indicato anche nell'Isee, sia di chi lo riceve che di chi lo eroga. In questo caso, infatti, si deve indicare sia l’assegno di mantenimento erogato e ricevuto come ex coniuge che quello corrisposto e ricevuto per i figli. L’assegno di mantenimento concorre all’aumento del reddito Isee per chi lo riceve, mentre per chi lo eroga, invece, è segnato come voce di uscita, e quindi ne abbassa il valore.

 

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