Senza luce per il maltempo, rimborsi
fino a 300 euro: ecco chi paga

Senza luce per il maltempo, rimborsi fino a 300 euro: ecco chi paga
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Giovedì 19 Gennaio 2017, 16:04 - Ultimo aggiornamento: 18:00
Chi rimborserà, tra lo Stato e le aziende fornitrici, le famiglie rimaste da giorni isolate e senza acqua corrente né energia elettrica nelle regioni appenniniche colpite dal maltempo e dallo sciame sismico?

Le famiglie coinvolte nella lunga interruzione di energia elettrica nelle Regioni colpite dal maltempo potranno accedere agli indennizzi automatici già previsti dalla legge e regolamentati dai provvedimenti dell'Autorità per l'energia.
I rimborsi, che partono da 30 euro e fino a un massimo di 300, sono a carico delle aziende distributrici a meno, e questo sembra il caso, di «periodi di condizioni perturbate, o attribuite a causa di forza maggiore» per i quali entra in gioco il Fondo per eventi eccezionali.

In caso di interruzioni di durata superiore al tempo previsto dagli standard fissati dall'Autorità, il cliente domestico o non domestico con potenza inferiore o uguale a 6 kW (la maggioranza della popolazione dispone di una potenza di 3kW) ha diritto a un indennizzo automatico di 30 euro, aumentato di 15 euro ogni ulteriori 4 ore di interruzione, fino a un tetto massimo di 300 euro. Gli standard dipendono dalla densità abitativa dei Comuni nei quali si verificano i disservizi.

Per i clienti che abitano in Comuni con più di 50.000 abitanti (alta concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 8 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio). Per i clienti che vivono in Comuni con più di 5.000 ma meno di 50.000 abitanti (media concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio). Per i clienti, infine, che abitano in Comuni con meno di 5.000 abitanti (bassa concentrazione), il tempo massimo di ripristino non deve superare le 12 ore consecutive (o non consecutive se interviene una seconda interruzione entro un'ora dal ripristino provvisorio).

È poi prevista una specifica misura per i clienti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 metri sul livello del mare, per i quali si applica il medesimo tempo massimo di ripristino previsto per i clienti che abitano in comuni con meno di 5.000 abitanti (bassa concentrazione) indipendentemente dal numero di abitanti del Comune di appartenenza. A pagare sono in generale le aziende distributrici, ma non sempre. Il regolamento prevede infatti l'intervento del «Fondo per eventi eccezionali» istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (che viene alimentato con una minima quota in bolletta) in alcuni specifici casi: tra questi, figura proprio la voce «Interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione che hanno inizio in periodi di condizioni perturbate, o attribuite a causa di forza maggiore a esclusione dei furti documentati, o a cause esterne».
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